Art. 11.
(Organi di garanzia).

      1. Lo statuto prevede l'istituzione di un organo collegiale centrale di garanzia, cui è affidata la verifica del rispetto della presente legge, dello statuto e delle deliberazioni adottate nell'ambito delle proprie competenze dagli organi nazionali del partito. In caso di violazioni, l'organo collegiale può annullare gli atti e irrogare le sanzioni previste dallo statuto. L'organo collegiale centrale trasmette ogni informazione o documentazione che gli è richiesta dall'Autorità.
      2. Lo statuto prevede l'istituzione di un comitato di garanti, di seguito denominato «comitato», che ha il compito di vigilare sull'organizzazione e sullo svolgimento delle elezioni primarie.
      3. In ogni fattispecie per la quale l'organo collegiale centrale è o si dichiara incompetente a pronunciarsi, l'iscritto ha diritto di ricorrere all'Autorità.
      4. Lo statuto prevede le cause di incompatibilità con la carica di componente dell'organo collegiale centrale di garanzia e del comitato, tra le quali sono comprese la partecipazione agli organi collegiali esecutivi e la titolarità di cariche esecutive monocratiche nel partito, il percepimento di emolumenti a carico del partito, la titolarità di funzioni istituzionali o amministrative retribuite per le quali la designazione è stata fatta dal partito.
      5. L'istituzione degli organi di garanzia e le deliberazioni da questi adottate non limitano in alcun modo il diritto di ciascun portatore di interessi a ricorrere all'Autorità.
      6. Presso ogni organizzazione territoriale del partito è istituito un collegio

 

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probivirale o corte statutaria, i cui membri sono eletti ai sensi delle disposizioni dello statuto. Tali organi di controllo, su denuncia o su ricorso motivato di un iscritto alla relativa sezione territoriale, hanno competenza in materia di disciplina e di interpretazione delle norme statutarie o regolamentari. Contro le decisioni del collegio probivirale è possibile ricorrere all'organo collegiale centrale di garanzia.
      7. Lo statuto determina le modalità che assicurano agli organi di garanzia l'indipendenza rispetto agli organi di direzione politica.